“Lo stalking non è più un’aggravante del reato di femminicidio”, la fake news da chiarire

Negli ultimi giorni le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso una sentenza relativa all’interpretazione della norma volta a punire l’omicidio aggravato dallo stalking. La notizia è stata, naturalmente, pubblicata su vari giornali e presentata con titoli fuorvianti come “Lo stalking non è più un’aggravante del reato di femminicidio”, ma non è questa la sintesi corretta di ciò che hanno stabilito le Sezioni Unite, come ha segnalato Francesca Florio, dottoressa in giurisprudenza e divulgatrice social. Occorre dunque fare chiarezza per capire quale sia stata la reale sentenza emessa dalle Sezioni Unite.

Partiamo dal principio. Alla base della sentenza c’è un caso specifico, quello di Anna Lucia Coviello, 63enne di Terracina morta il 16 Giugno 2016 a seguito di una caduta all’interno di un parcheggio di Sperlonga provocata dalla collega Arianna Magistri, che nei due anni precedenti aveva esercitato atti persecutori nei confronti della vittima, con ingiurie, molestie e minacce.

La Corte d’Assise d’appello di Roma aveva condannato l’imputata per i delitti di omicidio volontario aggravato dallo stalking( ex art.576 comma 1 n.5.1.c.p) e per il delitto di atti persecutori( art. 612-bis c.p.). Tuttavia, nel ricorso alla Cassazione, la difesa contestava l’erroneità del riconoscimento di concorso tra i due reati, sottolineando che l’omicidio volontario aggravato dallo stalking, in quanto reato complesso, ossia reato che include come elementi costitutivi o come circostanze aggravanti fatti che già di per sé costituirebbero reato, avrebbe assorbito il reato di atti persecutori.

 La Quinta Sezione della Cassazione ha ritenuto sussistente un contrasto nella giurisprudenza e la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite, che, occorre ricordare, si riuniscono solo in caso di ricorsi che presentino una questione di diritto che le sezioni semplici hanno già deciso in senso difforme o in caso di ricorsi che abbiano a oggetto una questione di massima di particolare importanza. La domanda posta alle Sezioni Unite è la seguente:  “Se, in caso di concorso tra i fatti-reato di atti persecutori e di omicidio aggravato ai sensi dell’art. 576, comma primo, n. 5.1, cod. pen., sussista un concorso di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., o un reato complesso, ai sensi dell’art. 84, comma 1, c.p., che assorbe integralmente il disvalore della fattispecie di cui all’art. 612-bis c.p. ove realizzato al culmine delle condotte persecutorie precedentemente poste in essere dall’agente ai danni della medesima persona offesa”. In parole povere: i due reati(omicidio doloso aggravato dallo stalking e atti persecutori) concorrono e devono essere applicati insieme, aprendo quindi due processi, oppure l’omicidio doloso aggravato dallo stalking deve essere considerato un reato complesso e quindi applicato “da solo” ?

Le Sezioni Unite hanno chiarito ogni dubbio. L’omicidio volontario aggravato dallo stalking è un reato complesso, derivante dall’unificazione normativa di due reati in una forma aggravata di uno solo di essi. Dunque, l’omicidio volontario aggravato dallo stalking ingloba gli atti persecutori e i due reati non concorrono. L’esigenza è quella di rispettare il principio del “ne bis in idem”, per il quale non si può rispondere due volte dello stesso reato. Ciò significa quindi che lo stalking non è più un’aggravante o che gli atti vessatori che hanno preceduto l’omicidio restano impuniti? No! Come già specificato, lo stalking è stato incorporato all’omicidio volontario, diventato quindi un reato complesso. Inoltre, applicando l’articolo 576, quindi considerando l’omicidio doloso aggravato dallo stalking un reato complesso, si può applicare la pena dell’ergastolo, più severa rispetto a quella che potrebbe derivare dalle regole di concorso di reati( circa 30 anni di reclusione). Pertanto, è sbagliato insinuare che questa sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione non punisce gli atti persecutori che hanno preceduto l’omicidio. Così come è sbagliato parlare di “reato di femminicidio”. Il femminicidio NON è annoverato dal codice penale come reato, è un termine giornalistico e, per la Suprema Corte, ciò che aggrava l’omicidio non è l’identità di chi lo ha commesso. Per giunta, dalla ricostruzione del caso di specie, il caso Coviello, si può notare come l’uso del termine sia improprio: con il termine “femminicidio”, infatti, si identificano i casi di cronaca in cui una donna è vittima di un uomo. In questo caso, non si può parlare di “femminicidio” visto che a provocare la morte di una donna è stata un’altra donna.

E proprio a proposito di questo caso, le Sezioni Unite hanno emanato la sentenza definitiva  di 14 anni e 4 mesi di detenzione nei confronti di Arianna Magistri (la condanna in secondo grado era stata di 15 anni e 4 mesi di reclusione, il procuratore generale aveva chiesto l’ergastolo).

Dunque, la decisione delle Sezioni Unite è stata mal interpretata. Le motivazioni della sentenza non sono state ancora rese note, quindi non è possibile sapere le considerazioni dei giudici. Ciò che è certo è che si tratta di una decisione più che corretta, che non segna nessun dietrofront nella battaglia contro la violenza sulle donne, poiché l’aggravante che fa riferimento allo stalking non è mai stato abrogato. Tanti titoli fuorvianti hanno scatenato polemiche sterili sui social, hanno aizzato le masse contro l’autorità competente e tutto questo solo per destare scalpore e accumulare più visualizzazioni. Era davvero necessario generare un gran caos mediatico? Non sarebbe stato più opportuno informarsi a dovere prima di far scatenare l’immotivata indignazione dei poveri lettori?

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